APPRENDISTATO

Il contratto di apprendistato è un contratto a contenuto formativo (definito per questo a causa mista) poiché prevede che l'impresa si impegni a fornire all'apprendista la formazione professionale all'interno del rapporto di lavoro.

L'apprendistato è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30".

Gli aspetti formativi del contratto di apprendistato sono invece disciplinati dalle Leggi regionali.

L’APOF–IL organizza la formazione extraziendale per apprendisti come disciplinato dalla delibera regionale n° 623/05.

I datori di lavoro, che assumono giovani dai 18 ai 29 anni con contratto di apprendistato, in qualunque settore lavorativo, usufruiscono, ai sensi di legge di agevolazioni contributive, a condizione che gli stessi frequentino nell’ambito dell’orario lavorativo, un percorso formativo per un periodo minimo di 120 ore.

Questo periodo è articolato in 42 ore di formazione trasversale e 78 ore di formazione specifica nel settore di appartenenza per ciascun anno di durata del contratto.

Al termine delle 120 ore gli apprendisti sostengono un esame con una commissione regionale e, alla fine del percorso di apprendistato, conseguono la qualifica.

Per i giovani lavoratori la formazione connessa all’apprendistato garantisce l’acquisizione di quella istruzione professionale che non sempre è stato possibile conseguire nel percorso scolastico obbligatorio a cui si è partecipato.

Al fine di poter creare, presso l’Apof-il, una Banca Dati sulla Formazione Obbligatoria extra-aziendale per elaborazioni statistiche, sarebbe opportuno che le aziende compilassero la scheda rilevazione apprendisti.


Info
Montemurro Raffaella
Tel 097159223 int. 219 - Fax 0971481789
apprendistato@apof-il.it

Apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì
9.30 / 12.30


Site designed by AWANET S.r.l.